Sono trascorsi 21 anni dalla applicazione del Codice Privacy, che per primo ha introdotto l’obbligo di fornire delle informazioni preliminari alle persone che conferiscono i loro dati personali, la famose informative privacy.
Sappiamo bene che tali informative devono essere trasparenti, accessibili, ma soprattutto semplici (talvolta i soggetti che forniscono i loro dati sono 14enni, e comunque negli altri casi non possiamo attenderci esperti di diritto).
Stamani ci hanno sottoposto per la valutazione una informativa che – ad un certo punto recita:
… la base giuridica di questo trattamento si rinviene nell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR …
Noi ci chiediamo come si possa pensare di scrivere una tale frase in una informativa rivolta al pubblico ritenendo che possa essere compresa semplicemente; già comprendere – per una persona che non si occupa di normativa privacy – il concetto di base giuridica è sfidante, figuriamoci indicare i riferimenti della specifica base giuridica adottata per il trattamento facendovi riferimento tramite il relativo comma del Regolamento UE 679/2016.
Spiace constatarlo ma ancor’oggi – in ambito privacy e protezione dei dati – non ci siamo. Purtroppo ciò è determinato anche da coloro che operano quali “addetti ai lavori”, come il professionista che deve predisporre le informative privacy con le necessarie caratteristiche di semplicità, comprensibilità e trasparenza.