Comune di Trento-Videosorveglianza illecita

Videosorveglianza, no all'intelligenza artificiale che viola la privacy
Il Garante sanziona il Comune di Trento per aver condotto due progetti di ricerca scientifica, utilizzando telecamere, microfoni e reti sociali, in violazione della normativa sulla protezione dati

Già dall’incipit della notizia sul sito della Autorità ci siamo chiesti: come è possibile trattare flussi audio acquisiti su suolo pubblico senza violare la normativa?

Infatti l’Autorità Garante, nel relativo provvedimento sanzionatorio, ha stabilito che le misure di anonimizzazione del flusso dati (“l’anonimizzazione dei dati audio consiste nella sostituzione della voce del parlante, mantenendo quanto più inalterate possibile le caratteristiche del segnale audio, incluso il contenuto semantico del parlato“) non anonimizzano realmente l’audio, in quanto è impossibile sapere a prescindere – e/o impedire – che un passante affronti argomenti relativi anche ad informazioni personali, riferiti a se stesso o a chiunque altro, e lo strumento non può certamente mascherare tali informazioni, presenti nella registrazione audio.

Anche in riferimento al mascheramento dei volti, sappiamo bene che è possibile riconoscere un soggetto dalle numerose altre caratteristiche fisiche o morfologiche contenute nella registrazione video, come il profilo, movimenti particolari, l’andamento della camminata, la gestualità, il colore degli abiti e dei capelli, ecc.

Da rilevare come:

... che il Comune fosse consapevole di tale rischio emerge, d’altra parte, anche della circostanza che il Responsabile della protezione dei dati, interpellato dal Comune con riferimento ai progetti in questione, aveva messo in evidenza, seppur fornendo un parere complessivamente positivo, che “l’utilizzo di microfoni audio che registrano le voci e le conversazioni dei cittadini in modalità che consenta l’identificazione degli stessi, costituisce indubbiamente una modalità di utilizzo del sistema della videosorveglianza particolarmente invasiva” (v. relazione del XX), che “l’impatto nei confronti dei cittadini rispetto alla registrazione delle voci e delle conversazioni sarà comunque “percepito” in modo significativo” (ibidem) e che “la raccolta “audio” dei dati personali rappresenta un elemento di particolare “criticità” rispetto all’invasività della riservatezza dei cittadini” (v. relazione del XX)...

NON COMPRENDIAMO COME IL DPO DEL COMUNE DI TRENTO ABBIA POTUTO FORNIRE UN PARERE COMPLESSIVAMENTE POSITIVO DOPO AVER MESSO IN EVIDENZA LE CRITICITÀ.